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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 18 settembre 2019, n. 25391, depositata il 9 ottobre 2019, ha affermato che non è da qualificarsi come nuova domanda la richiesta di ammissione al passivo in via privilegiata, formulata dal creditore in sede di opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo, con il quale il giudice delegato aveva rigettato l’istanza – formulata in sede di insinuazione al passivo – di ammissione del credito in via preduttiva. La Suprema Corte ha, in via di principio, affermato che, nella formazione dello stato passivo, a dover essere privilegiata, rispetto alla formulazione letterale della domanda di ammissione, è la volontà del creditore desumibile dell’integrale esposizione della causa del credito e dai documenti allegati alla domanda stessa. Nel caso di specie – conclude la Suprema Corte – la richiesta, formulata nel giudizio di opposizione, di riconoscimento della prelazione non può che essere intesa come necessaria chiarificazione del creditore, in conseguenza delle eccezioni sollevate dal curatore e non come un’ulteriore e ingiustificata modificazione dell’originaria domanda.