Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

16/10/2019 - Gli effetti della sentenza di fallimento non trascritta sono opponibili anche ai terzi in buona fede

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 10 luglio 2019, n. 24602, depositata il 2 ottobre 2019, è intervenuta in tema di atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, affermando l’inopponibilità alla massa dei creditori del contratto di cessione di un immobile, stipulato dalla società in un momento successivo alla sentenza dichiarativa di fallimento, ancorché quest’ultima non fosse stata ancora trascritta e nonostante la buona fede dei terzi acquirenti. In altre parole, gli effetti della dichiarazione di fallimento sono da intendersi opponibili anche nei confronti dei terzi in buona fede, che hanno stipulato contratti con il fallito, fungendo la pubblicazione della sentenza di fallimento da adeguato strumento di tutela per i medesimi.