Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

16/10/2019 - Quando il curatore non può contestare la cartella esattoriale per debiti previdenziali

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 2 aprile 2019, n. 24587, depositata il 2 ottobre 2019, ha affermato che la mancata opposizione alla cartella esattoriale per debiti di natura contributiva entro il termine di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 (quaranta giorni della notifica dell’atto) produce l’effetto della irretrattabilità del credito contributivo, senza tuttavia determinare anche l’effetto della cd. “conversione” del termine di prescrizione breve – nella specie, quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995 – in quello ordinario (decennale) di cui all’art. 2953 c.c. Qualora l’effetto delle irretrattabilità del credito contributivo si sia verificato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, il curatore, in sede di accertamento del passivo fallimentare, non può sollevare eccezioni fondate su fatti – estintivi o impeditivi – verificatisi prima della notifica al debitore in bonis della cartella esattoriale. Di contro, nel caso in cui la dichiarazione di fallimento intervenga in pendenza del termine di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, la scadenza di tale termine non rende il credito contributivo incontestabile: in tal caso, la notifica al debitore in bonis non fa decorrere il termine in parola anche nei confronti del curatore, con conseguente inopponibilità alla massa dei creditori della relativa scadenza.