Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

16/10/2019 - Fattispecie della cd. “responsabilità senza debito”: esclusione dal procedimento di verificazione dello stato passivo del credito del terzo garantito

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 20 giugno 2019, n. 18790, depositata il 12 luglio 2019, ha affermato che il creditore garantito da ipoteca o pegno su beni di titolarità del fallimento, ma per debiti di terzi, non è creditore concorsuale, né può divenire creditore concorrente mediante la presentazione della domanda di ammissione al passivo del fallimento. In particolare, tale creditore non può avvalersi dell’ordinario procedimento di accertamento dello stato passivo, ma, ai fini della soddisfazione delle proprie pretese creditorie, ha facoltà di intervenire nelle fasi successive di liquidazione dell’attivo e ripartizione del ricavato. Del resto – espone la Suprema Corte –, l’avviso di cui all’art. 107, comma 3, l.f. ha proprio la funzione di consentire al terzo garantito di avere notizia del fallimento e di intervenire in sede di riparto.