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La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’11 settembre 2019, n. 22712, ha affermato che i danni arrecati al patrimonio di una società a partecipazione pubblica, conseguenti ad operazioni di “mala gestio”, da parte di componenti dell’organo amministrativo o di controllo, non è qualificabile come danno erariale. La Suprema Corte ha rilevato che la distinzione tra società di capitali, singoli soci e piena autonomia patrimoniale «non consentono di riferire al patrimonio del socio pubblico il danno che l’illecito comportamento degli organi sociali abbia eventualmente arrecato al patrimonio dell’ente»; pertanto, la domanda con la quale si fa valere la responsabilità degli organi sociali è devoluta alla giurisdizione ordinaria, mentre quella della Corte dei conti è ravvisabile per le specifiche fattispecie delle società cd. in house e delle società cd. legali, caratterizzate rispettivamente da una struttura corrispondente ad un’articolazione interna alla stessa Pubblica Amministrazione e da uno statuto speciale che permette di qualificarle come enti pubblici.