Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

16/10/2019 - Attività di direzione e coordinamento da valutare nella sostanza

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 7 ottobre 2019, n. 24943, ha affermato che l’attività di direzione e coordinamento deve essere desunta da elementi fattuali che provano l’effettiva attività di eterodirezione della controllante e non dagli atti formali. Nello specifico, la Suprema Corte ha rilevato che la disciplina dell’art. 2497 c.c. è ispirata al principio di effettività, con la precisazione che l’esistenza di un gruppo implica certamente l’esistenza di più società, «ma non che la costituzione delle medesime o dell’ente di controllo debba esser desunta da atti formali; men che meno è legato alla simultaneità operativa delle società unitariamente controllate». Tale orientamento è stato, inoltre, giustificato dalla Suprema Corte con l’evidenziazione che le formalità prescritte dall’art. 2497-bis, comma 1, c.c. – il quale prevede che la controllata debba indicare (negli atti e nella corrispondenza) la società o l’ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta, oltre l’iscrizione a registro delle imprese – non hanno efficacia costitutiva del gruppo, ma mera funzione di pubblicità-notizia.