Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

26/11/2019 - Sì all’ipoteca sui beni del fondo patrimoniale

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 19758 del 23 luglio 2019 ha precisato che è legittima l’ipoteca iscritta sui beni protetti da un fondo patrimoniale, qualora non si comprovi l’estraneità del debito contratto rispetto ai bisogni della famiglia e non si dimostri la conoscenza delle menzionate circostanze da parte del creditore. La Corte ha richiamato precedenti pronunce ove si stabiliva, infatti, che i presupposti di applicabilità di cui all’art. 170 c.c. ai fini dell’esclusione dalla pignorabilità dei beni costituiti in un fondo patrimoniale debbono esser provati. In sostanza, va provato che il debito per cui si procede sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore procedente fosse a conoscenza di tale estraneità (cfr. Cass. 19/02/2013, n. 4011; Cass. 30/05/2007, n. 12730; Cass. 31/05/2006, n. 12998). A nulla rileva, prosegue la Corte nella motivazione della sentenza, che il debito sia insorto nell’esercizio dell’attività di impresa, non essendo questo un dato utile a escludere o a dimostrare automaticamente il riferirsi del debito ai bisogni della famiglia. In relazione ai debiti di natura tributaria, è necessario accertare, al fine di valutare l’aggredibilità dei beni costituiti nel fondo patrimoniale, la riconducibilità o meno del debito alle esigenze della famiglia. Secondo i Supremi Giudici tale criterio identificativo non va ricercato nella “natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi” (Cassazione, ordinanza 3738 /2015).