Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

26/11/2019 - Nei reati tributari non basta invocare la crisi di liquidità per escludere la colpevolezza

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione, in un caso di reato per omesso versamento Iva contestato al legale rappresentante di una società di capitali, ha precisato, con la Sentenza n. 36642 dell’11 luglio 2019, che in ordine ai reati tributari non può essere invocata, di norma, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte all’esigenza predetta. Il che non significa che siano in astratto possibili casi in cui possa invocarsi l’assenza del dolo o l’assoluta impossibilità di adempiere l’obbligazione tributaria, quanto, piuttosto, che siano assolti precisi oneri di allegazione che, per quanto attiene la crisi di liquidità, devono investire non solo l’aspetto circa la non imputabilità al sostituto d’imposta della crisi economica, ma anche che detta crisi non possa essere stata adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso, da parte dell’imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto.