argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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La Cass. civ., Sez. Un., con ordinanza 10 settembre 2019, n. 22576, ha dichiarato inammissibile un conflitto di attribuzione sollevato dal giudice amministrativo che, adito in riassunzione a seguito di declinatoria di giurisdizione di altro giudice, assuma la controversia in decisione alla prima udienza fissata per la discussione ex art. 71, c.p.a. senza manifestare alle parti l’intenzione di sollevare conflitto di giurisdizione ex art. 11, co. 3, c.p.a., né esternare dubbi sulla propria giurisdizione (indicando di volerli sciogliere con la decisione riservata), né, ancora, precisare di volersi riservare ex art. 186 cod. proc. civ.; in tali casi il giudice amministrativo perde il potere di elevare il conflitto, non potendo neppure provvedervi ex art. 73, co. 3 secondo inciso, del codice del processo amministrativo.