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Articoli Correlati: richiesta di fallimento in proprio - professionista - prededuzione ex art. 111 l.f.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 28 giugno 2019, n. 17596, ha affermato che il credito di un professionista per l’assistenza nella predisposizione della richiesta di fallimento in proprio è da riconoscere in prededuzione ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.f., in quanto trattasi di credito sorto in funzione della procedura fallimentare. La Suprema Corte chiarisce che la circostanza che il debitore può presentare personalmente la richiesta di fallimento in proprio, ma che preferisca affidarsi ad un esperto in materia, non limita il riconoscimento della prededuzione.