Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

19/11/2019 - Riunione dei procedimenti e conseguenze sulla dichiarazione di fallimento

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 13 febbraio 2019 n. 15094, depositata in data 31 maggio 2019, ha rammentato che l’omessa riunione dei procedimenti di concordato preventivo e fallimento non invalida la dichiarazione di fallimento, in quanto non è imposta dalla legge a pena di nullità, non è sindacabile in sede di legittimità e non fa venire meno il presupposto per la dichiarazione di fallimento, costituito dal relativo ricorso. La Suprema Corte chiarisce, inoltre, che se è avviato il subprocedimento ex art. 173 l.f., la mancata comunicazione ai creditori non comporta ripercussioni sulla dichiarazione di insolvenza e non è neppure necessario dover riconvocare il debitore per le istanze di fallimento pendenti, in quanto il contraddittorio è già avviato con l’avvio del procedimento ex art. 173 l.f. e, in caso di revoca del concordato, sussiste uno dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.