Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

14/11/2019 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: concetto di profitto

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 18 luglio 2019 (c.c. del 14 marzo 2019), n. 32018, ha ritenuto erroneo individuare il profitto del reato di cui all’art. 11 D. Lgs. 74/2000, confiscabile anche nella forma per equivalente, nel risparmio di spesa derivante dall’ammontare del debito tributario rimasto inadempiuto, con cui sarebbero stati acquistati i beni sequestrati, ritenendo, invece, che tale profitto debba ritenersi rappresentato dalla somma di denaro (o dalla attività patrimoniale qualunque essa sia) la cui sottrazione all’Erario viene perseguita attraverso l’atto di vendita simulata o gli atti fraudolenti posti in essere, richiamando in proposito C. Cass., Sez. 3, n. 40534 del 6/5/2015: «In altre parole, il profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte coincide con il patrimonio sottratto alla garanzia dell’esazione e non già con il debito tributario evaso».