Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

14/11/2019 - Deducibilità degli accantonamenti per l’indennità suppletiva di clientela dell’agente di commercio

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20946 del 6 agosto 2019, in continuità con l’orientamento formatosi alla luce del mutato contesto normativo, ha ritenuto estensibile il diritto alla deduzione dell’accantonamento per l’indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti, secondo il principio di competenza e non per cassa, essendo irrilevante il carattere aleatorio della stessa. Secondo la Corte, considerato che la nuova formulazione dell’art. 1751 c.c., contiene l’intera disciplina dell’indennità di fine rapporto – essendo caduta la distinzione tra “indennità di scioglimento del contratto” e “indennità suppletiva di clientela” di cui alla contrattazione collettiva e fruibile solo a determinate condizioni – l’espressione “indennità per la cessazione di rapporti di agenzia” contenuta nell’art. 16 comma 1 lett. d) del TUIR ha portata estesa alla materia regolata dalla suddetta norma. I Giudici hanno concluso che l’esclusione della deducibilità dell’accantonamento, fondata sul carattere aleatorio dell’indennità in parola, non sarebbe ragionevole dal momento che anche i fondi di previdenza del personale, cui si riferisce l’art. 70 comma 1 contemplano spese di carattere aleatorio senza che, per questo solo motivo se ne possa desumere l’indeducibilità.