Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

14/11/2019 - Valido in sede penale l’avviso di accertamento, anche se affetto da vizio di nullità

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 36491 del 28 agosto 2019 ha sancito che in tema di reati tributari al giudice di merito non è precluso trarre elementi utili dall’avviso di accertamento e dalla documentazione su cui esso si fonda, ancorché sia stato dichiarato nullo, in quanto occorre tenere distinte le differenti funzioni ricoperte dall’avviso di accertamento: atto di impulso che per la sua validità deve possedere specifici requisiti il cui rispetto è presidiato dalla sanzione di nullità, in sede tributaria, o documento che veicola informazioni e strumentale all’esercizio dell’azione, in sede penale. La pronuncia si sofferma anche su un altro aspetto rilevante, ovverosia la facoltà per il giudice, ai fini della prova del reato di dichiarazione infedele, di fare ricorso sia ai verbali di contestazione della G.d.F. – ai fini della determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa – nonché di ricorrere all’accertamento induttivo dell’imponibile quando le scritture contabili imposte dalla legge siano state irregolarmente tenute. Inoltre, può legittimamente fondare il proprio convincimento, in tema di responsabilità dell’imputato per omessa annotazione di ricavi, sia sull’informativa della G.d.F. che abbia fatto riferimento a percentuali di ricarico attraverso una indagine sui dati mercato, che sull’accertamento induttivo dell’imponibile operato dall’ufficio finanziario quando la contabilità imposta dalla legge non sia stata tenuta regolarmente.