argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 19167 del 17 luglio 2019, ha stabilito che il trust, stipulato con finalità solutorie, non sconta l’imposta sulle donazioni. Per i Giudici della sezione tributaria, in questi casi non si configura l’effetto traslativo della ricchezza che giustifica il prelievo fiscale. Gli Ermellini, con la sentenza in oggetto, hanno chiarito che: la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2 co. 47 d.l. 262/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta; per l’applicazione dell’imposta di donazione, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza con attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; nel trust solutorio, non è riscontrabile trasferimento di ricchezza perché meramente strumentale ed attuativo degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione; la tassazione, se ne esistono i presupposti, riguarda solo l’eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario.