Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

14/11/2019 - Sottrazione fraudolenta con prelievi ingiustificati dal conto “cassa contanti”

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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Con la Sentenza n. 35576 del 5 agosto 2019 la Corte di Cassazione ha dichiarato che, nel caso del reato di cui all’art. 11 del D.gs. n. 74/00 derivante dall’omessa indicazione nel modello unico SC di elementi attivi o dalla sottrazione al pagamento delle imposte a mezzo di prelevamenti ingiustificati dal conto di mastro “cassa contanti” per assoluta mancanza di causa economica, il profitto confiscabile va individuato nel valore dei beni idonei a costituire garanzia nei confronti dell’amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase. La pretesa mancanza di risorse conseguente a rilevanti perdite economiche non può giustificare l’inadempimento dell’obbligo tributario, in quanto lo stato di insolvenza non libera il contribuente dall’obbligo di dichiarare all’Erario l’effettiva consistenza degli elementi attivi e passivi maturati nell’anno di imposta. La Corte, in sostanza, ha condiviso il giudizio di merito per cui il profitto confiscabile anche nella forma per equivalente, andava individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato, reputando attendibile l’indicazione dell’entità dei prelievi dai conti correnti bancari.