Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/05/2019 - Rilascio dell’autorizzazione per gli scarichi

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza del 15 marzo 2019 (ud. 23 gennaio 2019) n. 11518, nell’ambito di una interessante pronuncia in tema di responsabilità amministrativa degli enti, ha ribadito che, in ossequio all’art. 124 del d.lgs. 152/06, per tutti gli scarichi è necessaria la preventiva autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità a nulla rilevando eventuali atti equipollenti quali ad esempio pareri o nulla osta dei servizi comunali che vanno intesi come atti meramente interni al provvedimento. La finalità dell’autorizzazione, proseguono i Giudici, non è solo quella di permettere l’apertura e l’effettuazione dello scarico, ma soprattutto quella di porre l’amministrazione competente nelle condizioni di verificare la sussistenza delle condizioni di legge per il rilascio del titolo abilitativo ed effettuare ogni successiva attività di controllo e prevenzione; la funzione non è pertanto meramente abilitativa ma concerne anche il cd. monitoraggio ecologico. Ne consegue che l’apertura o l’effettuazione di uno scarico in assenza dell’autorizzazione denota una effettiva offensività della condotta in quanto determina una evidente lesione dell’interesse protetto dal precetto penale.