Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

13/11/2019 - Vendite estranee al mandato liquidatorio: il liquidatore rischia la bancarotta fraudolenta dissipativa

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 20 maggio 2019 n. 34812, depositata il 30 luglio 2019, ha affermato che integra il reato di bancarotta fraudolenta dissipativa ex art. 216, comma 1, n. 1), l.f., la vendita da parte del liquidatore di beni della società in dissesto, caratterizzata da profili di irragionevolezza – percepibili ex ante – rispetto allo scopo liquidatorio, ossia al fine ultimo del soddisfacimento dei creditori sociali. La responsabilità del liquidatore – continua la Suprema Corte – deriverebbe, inoltre, anche dall’applicazione dell’art. 2489 c.c. che, al comma 2, rinvia alle norme dettate dall’art. 2392 c.c. in tema di responsabilità degli amministratori: anche il liquidatore, rivestirebbe, pertanto, una posizione di garanzia rispetto al bene giuridico penalmente tutelato, con conseguente responsabilità ex art. 40 c.p., nel caso in cui egli venga meno agli obblighi normativamente previsti.