Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

13/11/2019 - Bancarotta distrattiva: perfezionamento della condotta distrattiva anche prima del fallimento

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 14 marzo 2019 n. 32018, depositata il 18 luglio 2019, ha ribadito, in linea con l’orientamento di legittimità ormai consolidatosi, come la condotta distrattiva, ancorché posta in essere in un momento in cui la società non versava in una situazione di crisi, assuma rilievo ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 216 l.f. ad intervenuta dichiarazione di fallimento. In altre parole, si configura distrazione già nel momento in cui il bene viene destinato ad impieghi estranei all’attività dell’impresa, con conseguente depauperamento del patrimonio sociale; la dichiarazione di fallimento rende tale condotta distrattiva perseguibile penalmente. Non è, pertanto, necessaria l’esistenza di un nesso causale tra la distrazione e il successivo dissesto societario, né la consapevolezza in capo all’agente dello stato di insolvenza della società e di recare pregiudizio ai creditori: l’elemento psicologico del reato in parola è, infatti, il dolo generico, essendo sufficiente la consapevolezza di destinare il bene sottratto a scopi estranei all’attività dell’impresa.