Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

13/11/2019 - Ogni singolo creditore può richiedere che le comunicazioni endofallimentari siano inviate ad un solo indirizzo

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 marzo 2019 n. 20638, depositata in data 31 luglio 2019, ha affermato che – in sede di ammissione di un credito al passivo della procedura – l’opposizione al decreto del giudice delegato emesso in sede di udienza può essere proposta entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata a tutti i creditori dal curatore, ai sensi dell’art. 97, comma 2, l.f. La norma prevede che possa essere prevista una sola modalità di comunicazione per ogni singolo creditore e, nel caso in cui vengano richieste, nella stessa domanda di insinuazione, doppie modalità congiunte di comunicazione – come nel caso esaminato – trova fondamento il principio di alternatività. Tra le due modalità, il curatore deve preferire la forma che risponde al principio di conservazione degli atti giuridici e l’invio della sola PEC, in caso di richiesta della comunicazione anche a mezzo fax, è idonea per portare a conoscenza del creditore la sua ammissione al passivo e per certificare il giorno da cui decorrono i termini per proporre opposizione.