Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

13/11/2019 - In caso di bancarotta fraudolenta, le pene accessorie devono essere quantificate in concreto dai giudici ai sensi dell’art. 133 c.p.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 20 maggio 2019 n. 34831, depositata in data 20 maggio 2019, – rigettando il ricorso proposto e pronunciandosi in linea con la precedente decisione assunta in appello – ha integralmente richiamato la sentenza delle Sezioni Unite del 28 febbraio 2019, la quale si è espressa in merito alla determinazione delle pene accessorie, in seguito alla modifica dell’art. 216, ultimo comma, l.f. per incostituzionalità. Rientra tra i compiti del giudice stabilire la quantificazione delle pene accessorie in base ai criteri previsti dall’art. 133 c.p., in quanto avendo l’art. 216, comma 6, l.f. previsto una forbice di durata (“fino a dieci anni”) non può essere applicato l’art. 37 c.p., il quale invece prevede che, in caso di mancata determinazione, la pena accessoria abbia uguale durata della pena principale.