Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

13/11/2019 - La mancata autorizzazione del giudice delegato non comporta l’inammissibilità nel processo tributario e può essere sanata ex tunc

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 22 gennaio 2019 n. 15997, depositata in data 14 giugno 2019, ha espresso alcuni principi di diritto riferiti al curatore e alla propria rappresentanza in sede di giudizio, chiarendo quale debba essere l’interpretazione degli artt. 12 e 18 d.lgs. 546/1992 nell’ambito delle procedure concorsuali. Tra i requisiti formali previsti ex lege e necessari per l’assistenza tecnica e legale nel processo tributario non rientra in alcun modo l’autorizzazione a costituirsi in giudizio del giudice delegato, in quanto si tratta di un atto integrativo e relativo alla rappresentanza sostanziale del curatore. Pertanto, nel caso di mancanza della predetta autorizzazione si verifica esclusivamente un difetto di rappresentanza, relativamente al quale il giudice del processo tributario deve concedere una proroga ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c. per consentire la sanatoria con effetto retroattivo.