Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

13/11/2019 - Al fine di ascrivere all’imputato il reato di bancarotta fraudolenta documentale per aver distrutto o sottratto le scritture contabili è richiesta la dimostrazione del dolo specifico

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 8 aprile 2019, n. 32001, depositata il 18 luglio 2019, è stata chiamata ad esprimersi in tema di bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216 l.f. e ha affermato che tale reato può essere ascritto all’imputato in presenza di dolo specifico previamente dimostrato. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha sottolineato che a seconda della fattispecie di bancarotta documentale è richiesta una differente tipologia di dolo: nel caso di bancarotta fraudolenta documentale per aver distrutto o sottratto le scritture contabili occorre la dimostrazione del dolo specifico, mentre nel caso di bancarotta fraudolenta documentale per aver tenuto la contabilità in guisa da non permettere la ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari è richiesto il dolo generico. Nel caso de quo, secondo la Corte di Cassazione il tribunale – nell’aver condannato l’imputato per bancarotta fraudolenta documentale derivante dalla distruzione o sottrazione delle scritture contabili – non aveva dimostrato di aver accertato la presenza del dolo specifico, bensì solamente del dolo generico.