Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

13/11/2019 - Nella procedura di concordato preventivo i beni apportati dai soci illimitatamente responsabili devono essere tenuti in considerazione ai fini del giudizio comparativo ex art. 160, comma 2, l.f.Nella procedura di concordato preventivo i beni apportati dai soci illimitatamente responsabili devono essere tenuti in considerazione ai fini del giudizio comparativo ex art. 160, comma 2, l.f.

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 27 settembre 2018 n. 13391, depositata il 17 maggio 2019, è stata chiamata ad esprimersi in tema di concordato preventivo e, a tal proposito, ha affermato che i beni apportati nella procedura concordataria dal socio illimitatamente responsabile – beni sui quali grava un vincolo in favore di determinati creditori sociali – devono essere tenuti in considerazione al fine di stabilire la misura di soddisfacimento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, in caso di concordato o di liquidazione. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha chiarito il significato dell’art. 160, comma 2, l.f., evidenziando come, seppur generalmente i beni personali apportati dal socio accomandatario non entrino automaticamente nell’attivo concordatario, nel caso de quo tali beni non potessero essere considerati in modo neutrale rispetto all’attivo patrimoniale.