argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 14 dicembre 2018 n. 7497, depositata il 15 marzo 2019, ha sottolineato che il fondo patrimoniale è revocabile ai sensi dell’art. 2901 c.c., nel caso in cui non venga annotato a margine dell’atto di matrimonio, poiché non opponibile ai terzi. In particolare, la disciplina richiamata dalla Suprema Corte, non annovera – tra i presupposti previsti – l’opponibilità dell’atto, che si ritiene inefficace. Nel caso di specie, il contribuente non era riuscito a dimostrare che il debito di natura fiscale fosse sorto per motivazioni (e scopi) estranei a quelli della famiglia.