argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il Cons. Stato, Sez. V, con sentenza 10 giugno 2019, n. 3880, ha affermato che l’errore revocatorio di cui all’art. 395, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., espressamente richiamato dall’art. 106, co. 1, cod. proc. amm., ha ad oggetto un “fatto” (o una “circostanza di fatto”) che viene, alternativamente, supposto come esistente quando sicuramente non lo è, ovvero escluso quando esiste per certo; e ciò in ragione dell’erronea percezione del contenuto materiale degli atti del processo (per una “svista”, un “errore di lettura”, un “abbaglio dei sensi”). Dal fatto assunto alla conoscenza del giudice, di norma, scaturisce un giudizio (o una valutazione di una condotta, l’apprezzamento di un comportamento, e così via) che, inficiato dal precedente errore, è anch’esso inevitabilmente inesatto.