argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, con sentenza 22 giugno 2019, n. 425, ha stabilito che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo e non in quella del giudice ordinario una controversia avente ad oggetto l’impugnazione del silenzio osservato dalla P.A. in ordine ad una istanza, avanzata da un dipendente, tendente ad ottenere la stabilizzazione del rapporto di lavoro ex art. 20, co. 1, D.lgs. n. 75/2017; in tal caso, infatti, la posizione soggettiva sottesa all’istanza è di interesse legittimo, corrispondente al mancato esercizio di un potere facoltativo della P.A., e non di diritto soggettivo, cui farebbe da contraltare un obbligo all’assunzione da parte del datore di lavoro, una volta accertati i presupposti di legge.