Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

08/08/2019 - Bancarotta fraudolenta documentale: l’accertamento dell’elemento soggettivo deve essere rigoroso

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 22 febbraio 2019, n. 26613, depositata il 17 giugno 2019, si è espressa in tema di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta semplice. In particolare, la Suprema Corte, con riferimento all’elemento soggettivo – la cui connotazione distingue i due reati in parola – ha affermato come, nella fattispecie di bancarotta semplice, esso possa essere rappresentato indistintamente dal dolo o dalla colpa, integrando il reato tanto l’omissione cosciente e volontaria quanto la mera negligenza nella tenuta delle scritture contabili. Di contro, ai fini dell’integrazione del più grave reato di bancarotta documentale, è necessario il dolo generico, ossia la volontà di tenere in maniera irregolare le scritture contabili e la cosciente consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. La Suprema Corte conclude affermando che la mera esistenza di scritture contabili tenute in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale e finanziaria della società fallita non può integrare l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 217, comma 2, l.f., dovendosi procedere ad un rigoroso vaglio degli indici di condotta fraudolenta.