Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

08/08/2019 - Consecuzione fra procedure minori e prededucibilità dei crediti

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’8 maggio 2019, n. 15724, depositata l’11 giugno 2019, ha stabilito che la natura prededucibile dei crediti sorti nella prima procedura può essere riconosciuta nella successiva procedura anche nel caso in cui la consecutio avvenga tra procedure minori. Nel caso di specie, veniva depositata una terza domanda di concordato – in seguito omologata –, successivamente a due domande di concordato revocate dallo stesso debitore ricorrente. La consecuzione fra procedure concorsuali ha – riferisce la Suprema Corte – carattere generale e, pertanto, ai fini del suo riconoscimento, non è necessario che la prima procedura attivata sfoci in una dichiarazione di fallimento. I soli presupposti necessari all’accertamento della consecutio procedurarum sono rappresentati da un rapporto – tra le procedure – di continuità causale e di unità concettuale, ovvero da una coincidente situazione di crisi economica, per la quale, con l’attivazione delle procedure, il debitore mira a trova una soluzione. In ordine, infine, al compenso del professionista incaricato della redazione dell’attestazione ex art. 161, comma 3, l.f., la Suprema Corte ha affermato che l’intervenuta abrogazione del comma 4 dell’art. 182-quater, l.f. non ha escluso il riconoscimento della natura prededucibile del credito in parola, ma ha assoggettato il trattamento di quest’ultimo ai principi generali dell’ordinamento concorsuale: pertanto, la natura prededucibile potrà essere riconosciuta solo a seguito dell’accertamento della strumentalità dell’attività prestata rispetto alla procedura concorsuale.