Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

08/08/2019 - Il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità decorre, di norma, dalla data di dichiarazione di fallimento

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’8 maggio 2019, n. 16505, depositata in data 19 giugno 2019, ha chiarito – in tema di azione di responsabilità ex art. 146 l.f. – che il termine di prescrizione quinquennale – entro il quale si prescrive la predetta azione di responsabilità – decorre dal momento in cui era oggettivamente conoscibile da terzi la situazione di insolvenza e di incapacità della società a far fronte ai propri debiti. L’orientamento consolidato fa corrispondere detto momento con il giorno dell’emissione della sentenza dichiarativa di fallimento ed è onere dell’amministratore – per inversione dell’onere della prova – dimostrare che in realtà la situazione di incapienza era già ravvisabile dai terzi in data anteriore.