Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

08/08/2019 - In caso di trasformazione eterogenea il fallimento può essere dichiarato entro un anno dalla eventuale cancellazione della società dal registro delle imprese

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 4 giugno 2019, n. 16511, depositata il 19 giugno 2019, ha affermato che nel caso specifico di una trasformazione eterogenea da società di capitali in comunione di beni o in impresa individuale, la dichiarazione di fallimento della società può essere dichiarata, ai sensi dell’art. 10 l.f., entro un anno dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese. Ciò in quanto la trasformazione eterogenea determina la successione, tra soggetti distinti, di obbligazioni, diritti e beni. Nel caso de quo, la Suprema Corte ha pertanto sottolineato come la trasformazione della società in impresa individuale implichi il trasferimento del patrimonio della società, ma non ne precluda la dichiarazione di fallimento. A tal proposito, la Corte di Cassazione chiarisce che il termine di un anno non si riferisce al termine per la presentazione del ricorso per fallimento bensì proprio al termine per poter dichiarare il fallimento, al fine di evitare che gli effetti dell’attività perseguita dalla società possano essere estesi in un tempo non ben delimitato.