Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/05/2019 - Legittimo il licenziamento del lavoratore in malattia che svolge altra attività lavorativa

argomento: News del mese - Diritto del Lavoro

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Con la sentenza 19 marzo 2019 n. 7641, la Corte di Cassazione ha confermato il licenziamento intimato al lavoratore che, nel periodo di assenza per infortunio, era stato sorpreso a svolgere un’altra attività lavorativa particolarmente gravosa, quale la guida di automezzi e il carico-scarico di materiale, tale da compromettere o ritardare la guarigione. La Suprema Corte ha affermato, infatti, che lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio.