argomento: News del mese - Diritto Tributario
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta del 28 maggio 2019, a seguito di interpello n. 164/2019, ha precisato – in ordine al tema dell’IVA ad esigibilità differita – che il credito vantato dall’Erario, per operazioni effettuate e fatturate (prima dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo), successivamente riscosse, deve essere considerato sorto al momento di emissione della fattura. In particolare, il credito ha natura concorsuale e deve essere pagato in sede di riparto, rispettando i principi che regolano la par condicio creditorum.