argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Giustizia Europea, con sentenza dell’8 maggio 2019 nella causa n. C-127/18, ha stabilito che al fornitore non può essere negata la procedura di variazione dell’imponibile e dell’IVA, nel caso di mancato pagamento (anche parziale) del corrispettivo, se la parte della transazione non risulta più essere un soggetto passivo. In particolare, l’obbligo di ridurre la base imponibile e l’imposta, può essere derogato dagli Stati membri, nel caso di non pagamento; in ogni caso, come espressamente previsto nella stessa sentenza, la predetta facoltà tiene conto del fatto che, in alcune specifiche situazioni, la circostanza del mancato pagamento possa essere difficilmente accertabile oppure temporanea. Per tale motivo – al fine di non violare il principio di neutralità dell’IVA – la facoltà di deroga (disciplinata dalla Direttiva 2006/112/CE), deve essere giustificata, solo ed esclusivamente in vista del raggiungimento di specifici obiettivi.