Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/04/2018 - Bancarotta fraudolenta documentale: contestazione alternativa delle condotte di omessa tenuta e sottrazione delle scritture contabili e diritto di difesa dell’imputato

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 5 marzo 2018 (ud. 6 novembre 2017), n. 9921, ha confermato il vigente orientamento circa la possibilità, per la pubblica accusa, di formulare il capo d’imputazione con contestazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale indicando, in alternativa, la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili e quella di sottrazione delle stesse. La Corte precisa, anzitutto, che ciò non vìola il diritto alla difesa dell’imputato, il quale “è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale”; inoltre – ed è costante la giurisprudenza sul punto, citata dalla sentenza in parola – le condotte di occultamento e di omessa tenuta della contabilità sono equivalenti, essendo pertanto necessario e sufficiente l’accertamento di una di esse, supportato dall’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie, vale a dire la consapevolezza e volontà di recare danno ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione della situazione patrimoniale dell’impresa.