Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

02/07/2019 - Il criterio individuato dal legislatore per valutare i casi di rifiuto all’accesso civico generalizzato

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il TAR Napoli, sez. VI, con la pronuncia del 9 maggio 2019, n. 2486, con riferimento all’istituto dell’accesso civico generalizzato, introdotto dagli artt. 7, comma 1, lett. h), l. n. 124/2015 e 6 d.lg. n. 97/2016, quale strumento più ampio di quello previsto dall’art. 5 d.lgs. n. 33/2013, il quale attiene alla cura dei beni comuni a fini d’interesse generale che si affianca, senza sovrapposizioni, alle forme di pubblicazione online del 2013 e all’accesso agli atti amministrativi del 1990, ha inteso precisare quale sia il criterio individuato dal legislatore per valutare i casi di rifiuto a tale tipo di accesso. A tal proposito, il giudice amministrativo ha affermato che il criterio che legittima il rifiuto dell’accesso civico generalizzato è rappresentato dal solo pregiudizio concreto (harm test), escludendo, contrariamente alle altre esperienze FOIA, la previsione espressa di un test dell’interesse pubblico (the public interest test), cioè la possibilità di effettuare, ai fini della decisione finale sull’istanza di accesso, un bilanciamento tra la tutela da assicurare all’interesse da proteggere dalla disclosure e la tutela dell’interesse pubblico alla diffusione che, se prevalente, dovrebbe comportare la divulgazione dei documenti.