Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

02/07/2019 - Esame del ricorso principale e del ricorso incidentale

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, con sentenza 29 maggio 2019, n. 2885, ha affermato che, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE (cfr. sentenza Puligienica), il giudice amministrativo deve esaminare sia il ricorso principale che quello incidentale, a prescindere dal vizio dedotto e dal numero dei partecipanti alla gara pubblica, anche nelle ipotesi di una gara con due soli offerenti che si contestino vicendevolmente l’ammissione. Tuttavia deve essere precisato che in ipotesi di fondatezza sia del ricorso incidentale che di quello principale, ambedue ad effetto escludente e per gli stessi vizi, l’accoglimento del primo determina senz’altro l’annullamento dell’atto di ammissione alla gara del ricorrente principale; per quanto concerne il ricorso principale, invece, la sua fondatezza si risolve in una pronuncia di mero accertamento, dovendo la stazione appaltante procedere alla verifica dell’esistenza dei vizi denunciati in giudizio sia rispetto al ricorrente incidentale che agli altri concorrenti ammessi e collocatisi in graduatoria in posizione successiva al fine di verificare la necessità di avviare una nuova procedura di gara, così come preteso dalla giurisprudenza europea.