Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

02/07/2019 - Non č assoggettabile alla dichiarazione di inefficacia ex art. 44 l.f. il versamento effettuato dal terzo al fine di estinguere, in via indiretta, il debito contratto dal garante fideiussorio

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 marzo 2019, n. 13458, depositata il 17 maggio 2019, ha affermato che non può essere dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 44 l.f. il versamento di un soggetto terzo sul conto corrente intestato alla società fallita, qualora il versamento sia stato effettuato successivamente al fallimento del soggetto garantito, al fine di estinguere il debito contratto dal fideiussore. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione è stata chiamata ad esprimersi in ordine al ricorso presentato dall’istituto di credito avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva dichiarato inefficace il predetto versamento, quest’ultimo effettuato dal padre del garante fideiussorio sul conto corrente della società fallita, al fine di estinguere – per conto del figlio – il debito contratto nei confronti della predetta società. A tal proposito, la Suprema Corte ha evidenziato che, secondo il principio dell’autonomia contrattuale, il debito contratto dal fideiussore di uno scoperto di conto corrente può essere estinto direttamente dal fideiussore stesso ovvero in via indiretta per il tramite di un soggetto terzo che effettui post fallimento il versamento sul conto corrente del garantito, senza che tale versamento sia assoggettabile alla dichiarazione di inefficacia.