Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

02/07/2019 - L’art. 72-quater l.f. può essere applicato esclusivamente nel caso in cui il curatore intenda sciogliersi dal contratto stipulato dalla società in bonis e non subentrarvi

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 22 gennaio 2019, n. 10733, depositata in data 17 aprile 2019, ha precisato che l’art. 72-quater l.f. può essere applicato esclusivamente nel caso in cui il curatore decida di non subentrare nel contratto stipulato dalla società in bonis e di sciogliersi. Diversamente, nel caso in cui una società in bonis risolva il contratto di leasing stipulato, si deve applicare l’art. 1526 c.c.: infatti, non è possibile applicare in via analogica l’art. 72-quater l.f., in primis perché non si è in presenza di una lacuna dell’ordinamento, in secundis perché la norma fallimentare non disciplina la risoluzione del contratto, bensì il suo scioglimento in conseguenza del fallimento dell’utilizzatore e della decisione assunta dal curatore.