Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/05/2019 - La Corte di Cassazione evidenzia l’autonomia dei reati di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 l.f..

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’8 novembre 2018, n. 12544, depositata il 20 marzo 2019, ha fornito importanti chiarimenti in tema di bancarotta fraudolenta, anzitutto evidenziando come i reati previsti dall’art. 216, comma 1, n. 2, l.f. debbano essere considerati autonomi e alternativi. La ratio sottesa a tale pronuncia risiede nel fatto che il predetto articolo, nella parte che prevede la sottrazione o la distruzione delle scritture contabili, richiede il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, ipotesi non contemplata dalla seconda parte dell’articolo in parola – ove è prevista la bancarotta fraudolenta per l’irregolare tenuta delle scritture contabili –, essendo sufficiente il solo dolo generico. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha inoltre sottolineato che, proprio per il fatto che le fattispecie di reato di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, sono autonome, non è necessario accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di distrazione o sottrazione della documentazione contabile, se è già stato accertato il dolo generico richiesto per la responsabilità dell’amministratore che ha tenuto in modo irregolare le scritture contabili tale da non permettere la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.