Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

02/07/2019 - Competenza del tribunale ordinario per cause di concorrenza sleale pura

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 24 maggio 2019, n. 14171, ha affermato che l’azione giudiziale volta a far valere la responsabilità civile per concorrenza sleale pura non è di competenza della sezione specializzata del Tribunale delle Imprese ma deve essere devoluta al Giudice Ordinario. Nel caso di specie, un’impresa di pulizie aveva convenuto un’altra impresa operante nello stesso settore, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni causati da atti di concorrenza sleale volti a sviare la clientela. Il ricorrente asseriva, inoltre, di aver acquistato l’azienda dal convenuto, il quale si era impegnato ad astenersi per cinque anni dall’esercitare un’attività volta a sviare la clientela. Il Tribunale di Udine dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Trieste, trattandosi di materia devoluta alle sezioni specializzate in materia di imprese. Riassunta la causa davanti al Tribunale di Trieste, questo ultimo sollevava d’ufficio il conflitto negativo di competenza, sostenendo che la causa sarebbe stata di competenza del Tribunale originariamente adito. La Suprema Corte, pronunciandosi sul punto, ha precisato che competono al giudice ordinario le cause inerenti ai casi di concorrenza sleale pura, quali lo sviamento della clientela, che non ineriscono alla proprietà industriale e intellettuale, di competenza delle sezioni specializzate.