Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/04/2018 - La bancarotta fraudolenta patrimoniale per l’amministratore di diritto e l’amministratore di fatto

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 15 dicembre 2017, n. 9951, depositata il 5 marzo 2018, ha stabilito che l’amministratore formale dell’impresa (cd. “testa di legno”) non deve accettare i disegni criminosi dell’amministratore di fatto. Inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato che non può essere addebitabile allo stesso anche il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ancorché lo stesso abbia una responsabilità di diritto per l’obbligo della tenuta delle scritture contabili. In particolare, la Suprema Corte ha sottolineato – in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale – che in caso di distrazione di cespiti aziendali non può trovare automatica applicazione la sanzione penale nei confronti del soggetto che è stato solo formalmente investito di una carica gestoria all’interno dell’impresa, tenendo conto che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore non implica necessariamente la consapevolezza dei progetti criminosi dell’amministratore di fatto.