Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/04/2018 - L’equiparazione ai fini della bancarotta fraudolenta documentale delle fattispecie di occultamento ed omessa tenuta della contabilità

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: bancarotta fraudolenta documentale

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 6 novembre 2017, n. 9921, depositata il 5 marzo 2018, ha affermato – in tema di bancarotta fraudolenta documentale – che per la sussistenza del reato è sufficiente l’accertamento di una sola delle fattispecie (da ritenersi quali condotte equivalenti) rappresentate dalla distruzione, occultamento o mancata consegna alla curatela della documentazione contabile, oppure l’omessa o irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili. La Suprema Corte ha altresì sottolineato che deve sussistere in capo all’imprenditore la volontà di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari. Peraltro, poiché l’irregolare tenuta della contabilità comporta l’accertamento della concreta impossibilità di ricostruire le operazioni dell’impresa, l’omessa tenuta comporta di per sé – in modo oggettivo – la citata impossibilità.