argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 6 novembre 2017, n. 9921, depositata il 5 marzo 2018, ha affermato – in tema di bancarotta fraudolenta documentale – che per la sussistenza del reato è sufficiente l’accertamento di una sola delle fattispecie (da ritenersi quali condotte equivalenti) rappresentate dalla distruzione, occultamento o mancata consegna alla curatela della documentazione contabile, oppure l’omessa o irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili. La Suprema Corte ha altresì sottolineato che deve sussistere in capo all’imprenditore la volontà di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari. Peraltro, poiché l’irregolare tenuta della contabilità comporta l’accertamento della concreta impossibilità di ricostruire le operazioni dell’impresa, l’omessa tenuta comporta di per sé – in modo oggettivo – la citata impossibilità.