Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

02/07/2019 - Ai soci della cooperativa vengono assegnati anche i beni comuni

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 27 maggio 2019, n. 14432, ha affermato il principio secondo il quale, nell’assegnare ai soci della cooperativa i lotti immobiliari, si considerano assegnate con gli stessi anche le aree legate da vincolo pertinenziale. Nel caso di specie, un assegnatario si rifiutava di partecipare alla contribuzione delle spese condominiali riferibili alle aree degli impianti di pertinenza degli alloggi (pozzi, depuratore, terreni destinati a verde, impianti di urbanizzazione secondaria); il Tribunale accoglieva in sede di appello la richiesta del proprietario, ritenendo necessario uno specifico atto di trasferimento delle aree comuni. La Suprema Corte ha, invece, ritenuto che «qualora una cooperativa edilizia, dopo aver stipulato con il Comune una convenzione di lottizzazione su di un terreno al fine di costruirvi un complesso edilizio da destinare a civile abitazioni, abbia poi provveduto all’assegnazione degli alloggi realizzati ai soci, con conseguente formale trasferimento in loro favore della proprietà delle singole unità immobiliari ed insorgenza di un rapporto di condominio tra i soci assegnatari, deve ritenersi che oggetto dell’assegnazione sia pure la comproprietà dei beni che abbiano l’attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e, cioè, siano collegati strumentalmente, materialmente o funzionalmente, con le unità immobiliari assegnate in proprietà esclusiva ai soci».