argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 7 febbraio 2019, n. 2896, depositata l’8 febbraio 2019, ha rammentato che, ai sensi dell’art. 2042 c.c., l’azione di arricchimento senza causa può essere esperita in via residuale, e quindi non è legittimamente esperibile se è possibile esercitare un’altra azione tipica nei confronti dell’arricchito, finalizzata ad evitare il pregiudizio economico paventato. Nel caso esaminato, la curatela fallimentare, in relazione a prelevamenti di denaro dalle casse sociali da parte dell’amministratore di fatto, riconducibili ad atti a titolo gratuito o senza titolo giustificativo, ben poteva esercitare l’azione revocatoria ex art. 66 l.f.