argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 9 novembre 2018, n. 3871, depositata in data 22 febbraio 2019, ha chiarito che qualora venga accertato che un’impresa agricola costituita in forma societaria eserciti in misura prevalente un’attività commerciale, pur contemplando l’oggetto sociale il solo svolgimento dell’attività agricola, tale impresa è fallibile anche se alla data del deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento l’esercizio dell’attività commerciale è cessato. Nel caso in esame, era stato accertato che le attività commerciali svolte in misura prevalente dall’impresa agricola esercitata in forma societaria non erano compatibili con la qualifica di imprenditore agricolo, in particolare per l’acquisto da terzi di prodotti finiti poi commercializzati.