Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2018 - Il fiduciante può agire ex art. 2395 c.c. avverso gli amministratori che abbiano tenuto condotte fraudolente

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 14 febbraio 2018, n. 3656, ha affermato che il fiduciante, in caso di danno causato per condotta fraudolenta degli amministratori, ha diritto ad esperire l’azione individuale di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2395 c.c. Nella specie, la società per azioni azzerava il capitale sociale sulla base di una situazione patrimoniale falsa redatta dall’organo amministrativo, nella quale venivano esposte perdite fittizie. In tal modo, si verificava l’annullamento delle azioni e la fuoriuscita dalla compagine sociale dei soci che non avevano partecipato alla ricostruzione del capitale. Uno di questi era, appunto, il soggetto che aveva sottoposto le proprie azioni ad intestazione fiduciaria. La Suprema Corte, sul punto, ha motivato che il fiduciante ha diritto di esperire azione individuale di ristoro del danno e il risarcimento deve essere liquidato secondo il valore effettivo delle azioni e non sulla base del valore nominale. Il “valore effettivo” deve essere determinato al momento dell’illegittimo azzeramento del capitale sociale.