Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/07/2018 - La riqualificazione giuridica del fatto di bancarotta preferenziale in bancarotta patrimoniale per distrazione non vìola, di per sé, l’art. 24 Cost.

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La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 21129 dell’11 maggio 2018 (ud. 1° marzo 2018), esclude che vìoli il diritto alla difesa di cui all’art. 24 Cost. la riqualificazione ex art. 521 c.p.p. del reato di bancarotta preferenziale, inizialmente contestato, in quello di bancarotta patrimoniale per distrazione. La Suprema Corte, anche facendo riferimento alla sentenza della Corte EDU “Drassich”, afferma che il diritto alla difesa dell’imputato, in tale ipotesi, non può considerarsi leso in due casi, alternativi: quando egli «abbia avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al (variato) contenuto dell’imputazione, anche attraverso l’ordinario rimedio dell’impugnazione»; quando la diversa qualificazione giuridica del fatto sia «uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, stante la riconducibilità del fatto storico di cui è stata accertata la sussistenza all’esito del processo e rispetto al quale è stato consentito all’imputato o al suo difensore l’effettivo esercizio del diritto di difesa, ad una limitatissima gamma di previsioni normative alternative, per cui l’eventuale esclusione dell’una comporta inevitabilmente l’applicazione dell’altra».