Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2018 - Al fine della determinazione delle responsabilità per i reati di bancarotta fraudolenta e di falso in bilancio si deve disporre di sufficienti prove per dimostrare che il ruolo di direttore commerciale coincide con quello di amministratore di fatto

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 6 marzo 2018, n. 29537, depositata il 28 giugno 2018, è stata chiamata ad esprimersi in tema di bancarotta fraudolenta e ha affermato che il ruolo di direttore commerciale non necessariamente coincide con la figura dell’amministratore di fatto. Nel caso di specie, il direttore commerciale di una società a responsabilità limitata era stato condannato dalla corte d’appello alla reclusione per aver commesso, tra gli altri, il reato di cui all’art. 216, comma 1, n. 1, l.f. La motivazione della corte territoriale poggiava sul fatto che le funzioni di gestione ricoperte dal direttore commerciale all’interno della società erano così vaste da coincidere con quelle di un amministratore di fatto. Avverso tale sentenza, il condannato ha presentato ricorso in cassazione, che ha infine annullato la sentenza impugnata sul riflesso che, anzitutto, al fine della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta non è sufficiente che il direttore commerciale svolga numerose mansioni amministrative per equipararlo ad un amministratore di fatto e, in secondo luogo, occorre fornire prove sufficienti a dimostrazione della attività effettivamente svolte dal medesimo.