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La Quinta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 2 aprile 2019 (ud. 14 dicembre 2018) n. 14353, ha annullato il provvedimento impugnato per violazione del divieto di reformatio in peius e di determinazione delle pene accessorie ex art. 216, u.c., l. fall. Il Giudice di secondo grado, infatti, dichiarata l’inammissibilità dell’appello del Pubblico Ministero, aveva complessivamente ridotto la pena inflitta all’imputato appellante, procedendo tuttavia a determinare un’aggravante in misura superiore a quanto stabilito dal Tribunale (2 anni e 6 mesi a fronte dei soli 2 anni indicati nella sentenza di primo grado). La Corte conclude annullando d’ufficio con rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui determina le pene accessorie nella misura fissa di anni dieci, in ossequio alla declaratoria di incostituzionalità nel frattempo intervenuta della fissità di tali pene accessorie (sent. C. Cost. 222/2018).